Un marito, a seguito della separazione, si trova in busta paga una somma inferiore a quella percepita in quanto l’Inps paga direttamente alla moglie, con cui convivono i figli, gli assegni familiari.
L’uomo, pertanto, ricorre prima in Appello e poi in Cassazione, chiedendo di versare la differenza tra quanto stabilito dal giudice a suo carico e quanto percepito dalla moglie, a titolo di assegni familiari. In sintesi, l’uomo sostiene che il giudice avrebbe dovuto considerare gli assegni familiari percepiti dalla moglie convivente con i figli, e derivanti dal proprio rapporto di lavoro subordinato, come parte del mantenimento dovuto dal padre ai medesimi.

La Cassazione, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, rigetta il ricorso, affermando che il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per legge dal coniuge affidatario.

L’ art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede che “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

Ne consegue, quindi, che al coniuge con cui convivono i figli, hanno diritto a percepire gli assegni familiari, a prescindere dalla circostanza che siano percepiti in forza del proprio rapporto di lavoro ovvero in forza del rapporto di lavoro dell’altro coniuge. Invece, gli assegni familiari percepiti dal lavoratore per il coniuge “a carico” continuano ad essere erogati al titolare del rapporto di lavoro, non esistendo, per il coniuge, una disposizione analoga a quella di cui all’art. 211 citato, cosଠda consentirgli di far fronte ai suoi obblighi di contribuzione e mantenimento ex artt. 143 e 156 c.c..

In particolare la Corte afferma che: “Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata” (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989)”. (CosଠCorte di Cassazione, sez. VI Civile ““ 1, ordinanza n. 12770/13; depositata il 23 maggio)

Fonte: Dirittoefamiglia.it

Link: http://dirittoefamiglia.it/articolo-dall-assegno-di-mantenimento-non-possono-essere-decurtati-gli-assegni-familiari-corte-di-cassazione-vi-sez-civ-ordinanza-12770-13_278.html#.WBcZuvnhDcs

Autore: Valeria Caputo

CategoryLegal Advice
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