Cassazione penale, sez. VI, sentenza 6 marzo 2017, n. 10889

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate dall’uso dell’arma, consistita nell’impiego di una bomboletta di spray urticante, la Corte di Cassazione – nel respingere la tesi difensiva secondo cui l’aggravante non poteva ritenersi sussistente perchè lo spray urticante al peperoncino rientra nella categoria degli strumenti di autodifesa -, ha affermato che il porto in luogo pubblico di tale bomboletta, contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, è idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientra nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2 Legge n. 110 del 1975, ben potendo essere ricompresa nel novero degli aggressivi chimici.

Fonte: Quotidiano Giuridico:

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/03/14/procurare-lesioni-con-spray-al-peperoncino-configura-l-aggravante-dell-uso-delle-armi?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=facebook

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