Con sentenza del 9 marzo 2016 la Corte Costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Brescia con riferimento all’art. 75, DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Tale questione era riferita alla particolare condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti per uso personale, la quale a norma di legge assume rilevanza penale.

Venerdì scorso, 20 maggio, la Consulta ha depositato le motivazioni, che si vanno qui brevemente ad illustrare.

Come è noto, l’art. 75 sancisce la irrilevanza penale di alcune condotte aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti. Esso in particolare qualifica come meri illeciti amministrativi l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la ricezione a qualsiasi titolo e la mera detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora questi atti siano posti in essere con la finalità dell’uso personale.

Tale norma si pone evidentemente in contrapposizione con l’art. 73 della medesima legge, che invece assegna rilevanza penale, quale che ne sia la finalità, alle condotte -tra l’altro- di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione di tali sostanze.

Orbene, il giudice a quo aveva sollevato la questione relativamente alla specifica condotta della coltivazione, paventando un contrasto dell’art. 75 con alcune disposizioni costituzionali, nella parte in cui non prevede che anch’essa sia degradata ad illecito amministrativo ove posta in essere per la finalità di uso personale.

Nello specifico, ad avviso della Corte territoriale, la norma in parola si porrebbe anzitutto in contrasto con l’art. 3 Cost., per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza. L’art. 75  infatti considererebbe penalmente irrilevante la condotta di chi detiene lo stupefacente a fini di consumo personale, quale che sia il comportamento pregresso (coltivazione o, ad esempio, acquisto).

Continua a leggere…

Autore: Lorenzo Roccatagliata

Fonte: www.giurisprudenzapenale.it

CategoryLegal Advice
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© Studio Legale Associato Gandolfi Colleoni Machirelli Regoli
Via Cavour, 57 - 40026 - Imola (Bologna)
p.iva 00622441202 | c.f. 03450130376
Tel: +39 0542 22423 | Fax: +39 0542 34068
info@studiolegaleimola.it
Privacy Policy - Cookie Policy

logo-footer