Il Giudice adìto ha disposto che rileva la delibera definitiva di approvazione lavori, nella sentenza del 27 gennaio 2015, n. 293.
Oggetto della controversia era la richiesta di rimborso delle spese straordinarie condominiali, che, secondo gli attori-acquirenti le stesse dovevano gravare unicamente sui convenuti-venditori, in quanto le delibere con cui erano state decise le suddette opere, erano successive alla vendita; viceversa questi ultimi sostenevano l’esistenza di diverse delibere interlocutorie, precedenti al preliminare, ma quella con cui erano stati appaltati i lavori straordinari era stata approvata solo dopo la stipula del preliminare, per cui le relative spese sarebbero dovute spettare esclusivamente agli attori-acquirenti. Occorre precisare che, nel contratto preliminare di vendita, le parti avevano previamente concordato che le spese di ordinaria manutenzione relative al condominio dovessero spettare ai promittenti venditori, mentre quelle straordinarie deliberate a partire dalla data della sottoscrizione del preliminare dovessero gravare sui promittenti acquirenti.
Il Giudice adìto, ha condiviso il principio fissato in materia dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 maggio 2013, n. 10235, secondo cui è necessario far riferimento alla delibera definitiva di approvazione lavori per decidere chi, tra acquirente o venditore di un immobile debba sostenere le spese di straordinaria manutenzione.
Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha specificato che s’intende definitiva, la delibera di approvazione di lavori di straordinaria amministrazione che prevede il completamento della gara e la commissione dei lavori all’impresa vincitrice dalla gara.
Pertanto, rileva il momento in cui viene concluso l’iter procedimentale con cui si è formalizzata una completa proposta contrattuale di appalto. Atteso che, nel caso in oggetto, alla stipula del contratto preliminare, i lavori straordinari non potevano ancora intendersi deliberati definitivamente, mancando la scelta dell’appaltatore e la pattuizione del corrispettivo, la domanda degli attori -acquirenti, va quindi rigettata.
Fonte: Altalex – http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/26/alienante-ed-acquirente-di-una-unita-immobiliare
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